Onorevoli Colleghi! - Nelle scorse due legislature il Parlamento ha affrontato provvedimenti tesi a riformare l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza senza tuttavia giungere all'auspicata riforma dell'intelligence.
      Tale progetto di riforma torna oggi, e con forza, nell'agenda politica del Governo. Non solo, infatti, il mutamento del quadro geopolitico internazionale, ma anche le inchieste che recentemente hanno portato alla rimozione dei vertici del SISMI, SISDE e CESIS, o, risalendo più indietro nel tempo, il coinvolgimento dei servizi in stragi o in fatti eversivi, rendono la legge n. 801 del 1977, attualmente in vigore, del tutto inadeguata.
      L'impianto della presente proposta di legge nasce dalla verifica dei limiti della normativa vigente e, contemporaneamente, dagli approfondimenti che sono stati effettuati in sede parlamentare nelle scorse legislature. I diversi progetti di legge di iniziativa governativa e parlamentare presentati, pur evidenziando di volta in volta differenze sul piano culturale, hanno dimostrato la trasversale volontà del legislatore di intervenire.
      Uno degli aspetti dirimenti della presente proposta di legge riguarda la finalità dei servizi. È fuor di dubbio che le cosiddette «deviazioni», che hanno portato negli anni alle distorsioni più clamorose del sistema, sono derivate dal fatto che le strutture dell'intelligence non sempre hanno operato nel rispetto delle garanzie democratiche. L'efficienza dei servizi di sicurezza non può infatti prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali. Al riguardo è dunque essenziale individuare con rigorosa precisione le singole responsabilità in capo agli operatori dei servizi, assicurando al contempo un sostanziale ed effettivo potere di controllo democratico.
      Da questo non secondario aspetto deriva l'impianto complessivo della presente

 

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proposta di legge. La responsabilità politica resta nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene affiancato dal Ministro delle informazioni per la sicurezza a cui il Presidente del Consiglio delega le modalità di esercizio e la responsabilità diretta della Direzione generale del Servizio informazioni per la sicurezza. Il SISMI e il SISDE sono sostituiti da due agenzie, l'Area interna con compiti di sicurezza interna e controspionaggio, e l'Area esterna con compiti di sicurezza esterna. Le due agenzie dipendono dalla citata Direzione generale.
      Per quanto riguarda i rapporti tra servizi e magistratura è prevista una specifica clausola per le cosiddette «garanzie funzionali». Fermo restando che in nessun caso possono essere leciti comportamenti contro l'incolumità individuale, la vita, la libertà, i diritti politici dei cittadini, le istituzioni della Repubblica, si introduce un principio di proporzionalità tra il perseguimento degli obiettivi politici e l'eventuale deroga da parte degli «007» alle leggi vigenti. L'esclusione della punibilità deve essere previamente autorizzata dal Direttore generale del Servizio informazioni per la sicurezza, con un parere motivato espresso da un Comitato di garanzia formato da un prefetto, un ambasciatore e un magistrato, nominati dal Comitato parlamentare per la sicurezza destinato a sostituire il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, come di seguito illustrato sulla base delle proposte avanzate dai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia. Ad avviso del proponente, tale scelta rappresenta la migliore risposta possibile sul piano legislativo alle distorsioni che negli ultimi trenta anni hanno portato a legittimare qualsiasi condotta in nome della sicurezza.
      Sempre in questa direzione viene proposta la riforma del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, qui denominato Comitato parlamentare per la sicurezza. Il Comitato, composto da quattro deputati e quattro senatori nominati con criterio proporzionale, ha compiti di controllo più incisivi. Tra questi rilevante è il controllo diretto del bilancio e della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, anche attraverso l'accesso all'archivio centrale al fine di verificare qualsiasi illecito. Il Comitato può acquisire dal Governo anche informazioni riservate o segrete. A fronte della violazione del segreto da parte dei membri del Comitato è prevista la decadenza dalla funzione parlamentare e l'ineleggibilità successiva. Inoltre le Camere possono attribuire al Comitato i poteri che l'articolo 82 della Costituzione riconosce alle Commissioni d'inchiesta.
      Per quanto concerne la selezione del personale, si prevede che essa avvenga non solo all'interno della pubblica amministrazione, ma anche al suo esterno, purché effettuata in maniera ragionevole e trasparente.
      Il segreto di Stato è limitato nel tempo; non può essere inoltre apposto su fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico.
 

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